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Breve storia dell’anagrafe

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articolo

storia

dell’anagrafe

a cura di Paolo Tasinato

 

Senza scomodare gli egizi, greci e romani, i quali disponevano di “liste” per scopi economici, militari e/o politici, possiamo dire che l’anagrafe è una istituzione piuttosto recente.

Tutti i popoli organizzati socialmente utilizzavano i “censimenti” per regolare la convivenza dei singoli e da ciò scaturirono le prime anagrafi (dal greco anagraphé = registrazione, iscrizione)

Infatti, dapprima le “iscrizioni” eseguite su appositi registri cartacei, furono eseguite dalla Chiesa Romana (Concilio di Trento nel 1563) per i battesimi, nascite e decessi.  Fu l’anticipazione

dell’ Ufficio di Stato Civile.

Nelle città più importanti degli Stati esistenti prima dell’unificazione dell’Italia, già esistevano le anagrafi con il compito di conoscere numericamente la consistenza dei cittadini regolarmente viventi sui territori, ma solo nel 1864 vi fu il primo provvedimento unitario per l’istituzione del servizio anagrafico (R.D. 31.12.1864 n. 2105)..

Nel provvedimento si contemplava l’obbligo di formare l’Ufficio delle Anagrafi in ogni Comune del Regno in base al censimento del 1861 per le persone con “domicilio legale” o “residenza stabile”.

 Mentre i censimenti, a cadenza decennale, si susseguivano con il preciso scopo statistico e programmatico del potere esecutivo, le anagrafi assunsero il compito di “fotografare” costantemente le situazioni di movimento migratorio e della registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e delle cittadinanze.

Non vi è dubbio sul buon funzionamento delle anagrafi dove vi sia uno stato ben organizzato e strutturato.   È il motivo per cui il Sindaco, nella veste di “Ufficiale di Governo”, delega i dipendenti comunali alle competenze dovute all’Ufficiale d’Anagrafe e all’Ufficiale dello Stato Civile, proprio in relazione alla necessaria conoscenza di “chi” siamo, “quanti” siamo, “cosa” facciamo, “dove” andiamo.

Proprio la tipologia delle competente istituzionali, rendono gli Ufficiali d’Anagrafe e di Stato Civile atipici all’interno della gestione territoriale dell’ente locale Comune.  Infatti, pur dipendenti del Comune essi svolgono il proprio lavoro con leggi e disposizioni dello Stato ed il controllo degli Uffici Territoriali di Governo (Prefetture).

 

Dopo i necessari cenni storici, possiamo introdurci nei servizi anagrafici odierni.

Lo STATO CIVILE è l’ufficio dove, inevitabilmente, si deve transitare per acquisire lo “status” costituzionalmente previsto, un elemento fondante da rendere il servizio essenziale.

Tutti noi rispondiamo in modo naturale a chiunque pronuncia il nostro nome e/o cognome da non immaginare cosa significa non averlo.  Alla nascita tali elementari dati ci distinguono e ci identificano ed è l’Ufficiale dello Stato Civile che li rende pubblici iscrivendoli nei Registri degli Atti di Nascita.   Per rendere chiaro il concetto si può fare un esempio, in tempi lontani i popoli tribali potevano fisicamente “scomparire” in caso di guerra, oggi accadrebbe ugualmente nel caso si distruggessero gli archivi di stato civile e d’anagrafe.   E’ accaduto recentemente in Kosovo, interi paesi sono stati virtualmente cancellati con questo metodo, infatti i cittadini di quei territori non hanno potuto dimostrare chi fossero in mancanza delle documentazioni anagrafiche, subendone gli enormi disagi.

Riprendendo l’articolo precedente, un popolo evoluto può prevedere, con norme specifiche, eventi che possano cambiare o annullare la propria storia di cui ogni cittadino ne fa parte.

Dapprima l’R.D.  9 luglio 1939 n. 1238 e il successivo e recente D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, hanno articolato principi non solo giuridici, ma pure sociali e morali, filosofici, religiosi e politici fin dal primo decennio del 1800, infatti i Registri degli atti di Nascita, Matrimonio, Morte e di Cittadinanza sono prodotti in duplice copia, una rimane all’ufficio procedente e l’altro si invia presso l’archivio generale della Procura della Repubblica (fino al 2000) oppure all’Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura dal 2001).   Lo stesso D.P.R. 396/2000 ha adeguato il servizio alla tecnologia informatica, stabilendo che gli stessi atti siano informatizzati incrementando la disponibilità e tutela dei dati di ogni cittadino.

In considerazione dell’essenzialità dei procedimenti, una notevole responsabilità è a carico del genitore, ovvero dei genitori, quando a seguito della nascita del figlio presentano denuncia all’Ufficiale dello Stato Civile, comunicandone il cognome e nome, luogo e data di nascita che rimarranno tali per la vita.

Lo status acquisito con la nascita, può cambiare in relazione agli eventi di matrimonio, cittadinanza e morte.  Pertanto, nell’arco di vita di una persona (es. 90 anni) a seguirla registrandone le variazioni, vi saranno ben tre Ufficiali di Stato Civile.

 

Nei precedenti articoli abbiamo potuto rievocare i principi su cui verte l’impianto normo-amministrativo dei registri demografici, le competenze riservate all’Ufficio dello Stato Civile ed ora vediamo le funzioni dell’Anagrafe.

Se il “registro anagrafico” si attiene all’iscrizione delle nascite e dei decessi, della modifica dello stato civile a seguito di matrimonio e divorzio, del cambio di nome e/o cognome, dell’acquisto o perdita della cittadinanza italiana e, in taluni casi, del cambio di sesso su comunicazione dell’Ufficiale dello Stato Civile, compete altresì all’Ufficiale d’Anagrafe annotare il movimento migratorio (iscrizione, cambio di casa, emigrazione), le variazioni del titolo di studio o della professione (comunicate dal cittadino) e ogni altro dato iscritto nella scheda individuale del cittadino.   Inoltre, nella qualità di “Funzionario Incaricato del Sindaco”, procede alle autenticazioni di firme e fotocopie, al rilascio dei documenti di identità personali e carte d’identità valide all’espatrio, quale documento equipollente al passaporto a firma “d’Ordine del Sindaco”.

La Legge anagrafica 1228/1954, il Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 223/1989, sono i “testi” a cui ogni riferimento si collega l’azione dell’Ufficiale d’Anagrafe.   Alle stesse si aggiungono, la legge 241/1990 (trasparenza nelle funzioni della Pubblica Amministrazione),  D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),  D.P.R. 642/1972 (Imposta del Bollo), D.l.gs 196/2003 (tutela dei dati e Privacy).   Sono solo alcune delle disposizioni alle quali deve sottostare l’operato del Delegato del Sindaco.  

Si pensi quale evoluzione abbia incontrato il primo servizio di Stato, a beneficio del popolo, dalla struttura portante dei diritto sociale articolato nel primo Codice Civile del 1865 fino ad oggi.   Infatti, già in quel periodo fondamentale della storia italiana,  si esprimeva il concetto della “dimora abituale”  e diritto alla residenza.  

Per rendere l’idea in quale ambito si trova ad operare l’U.A., la Direzione dei Servizi Anagrafici del Comune di Venezia ha diramato nel 2010 ben 170 circolari operative sulla base degli “aggiustamenti” applicativi decisi dal Ministero dell’Interno o dal Governo.

L’Anagrafe è, come da art. 117 della Costituzione (il quale assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di cittadinanza, stato civile, anagrafi e legislazione elettorale) e rivista con l’art. 14, T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), affidata ai comuni, quindi al Sindaco, il quale attribuisce specifica delega ai dipendenti dell’Ente, al fine della gestione dei servizi  elettorali,  di  stato  civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

Un cenno merita la recente competenza delle anagrafi in merito alla gestione dei cittadini comunitari.  

Dal D. lgs. 25.7.1998 n. 286 T.U. recante disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  D.P.R. 31.8.1999 n. 394 Regolamento di attuazione del T.U. 286/1998, fino al  D. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 di recepimento della direttiva n. 2004/38/Ce, in materia di cittadini dell’Unione europea e loro familiari, si sono succedute varie norme concludendo nella circostanza dell’affidamento alle anagrafi, per la regolarizzazione dei cittadini comunitari.  

A queste leggi si devono aggiungere le Circolari al fine della corretta applicazione in sede anagrafica.

L’incremento progressivo della presenza di cittadini provenienti da realtà geografico-culturale di ogni tipo, nel nostro paese, ha spinto l’amministrazione pubblica a rivedere la propria azione ponendo il registro anagrafico quale strumento indispensabile di conoscenza ed informazione nello stabilire le condizioni sociali, abitative ed assistenziali.

Infatti, se il Censimento Generale della Popolazione avviene ogni dieci anni, l’anagrafe ne è il naturale aggiornamento “quotidiano”.   L’immigrazione in Italia ha visto un sostanziale aumento nell’ultimo decennio, sarà interessante poter analizzare e rapportare i dati relativi al precedente censimento del 2001 con quelli che si raccoglieranno nel 2011.

 

In conclusione, la complessità non solo operativa ma anche tecnologica ed informatica, si pensi al progetto I.N.A. (Indice Nazionale delle Anagrafi) – S.A.I.A. (Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico)  e all’allineamento dei Codici Fiscali tra anagrafi e Agenzia delle Entrate, Carta d’Identità Elettronica, Timbro e Firma Digitale, Posta Elettronica Certificata, ed altro ancora, ha reso necessario formare ed aggiornare puntualmente il personale impiegato.   Le prospettive future indicano, senza dubbio, una continua evoluzione dei nostri servizi in funzione dell’adeguamento alle richieste provenienti da una società in continuo movimento al quale la Pubblica Amministrazione dovrà far fronte con impegno ed efficienza.

 

Ringrazio la Direzione della Municipalità di Favaro Veneto della opportunità offertami per far conoscere un po’ di più i servizi anagrafici, i quali oggi non possono identificarsi ingiustamente con “l’ufficio dove basta premere un tasto per un certificato”.